Classificazione dei rifiuti: chiariamo i dubbi sul codice EER corretto
- Redazione Nexa
- 4 set 2024
- Tempo di lettura: 3 min
Per il produttore dei rifiuti stessi procedere nel modo corretto è fondamentale per assicurarsi di non commettere violazioni di varia natura
La classificazione dei rifiuti rappresenta una fase di grande importanza per il produttore dei rifiuti stessi: procedere nel modo corretto è fondamentale per assicurarsi di non commettere violazioni di varia natura. Siamo sicuri che sia tutto chiaro? Oggi parliamo di classificazione dei rifiuti e dubbi relativi ancora rilevati dall’esperienza e confronto con colleghi che si occupano di questo tema mi porta a dire che ancora troppo spesso non vi è una adeguata consapevolezza dei punti fondamentali da rispettare per effettuare in modo corretto la classificazione dei rifiuti.
Attribuire il corretto codice a un determinato rifiuto
Se ci poniamo nel ruolo di produttore di rifiuti, un processo essenziale è infatti proprio quello che porta ad attribuire ad un determinato rifiuto il codice EER corretto nonché le eventuali caratteristiche di pericolo che gli competono.
Da dove partire? Innanzitutto non dobbiamo mai dimenticare che i criteri di classificazione dei rifiuti stabiliti dalla normativa vigente richiedono che si faccia riferimento all’origine del rifiuto. E in particolare per alcune tipologie di rifiuti ci si baserà sull’individuazione dell’attività generatrice del rifiuto, mentre per altre sulla funzione che rivestiva il prodotto d’origine (è questo ad esempio il caso dei rifiuti di imballaggio, per i quali qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell’elenco europeo).
Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione
Poniamo ad esempio l’attenzione oggi in modo specifico sul ricorso a codici rifiuto appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo, dedicato ai rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.
All’interno di tale capitolo sono presenti codici che riguardano diverse tipologie di materiali, tra cui, ad esempio, legno, plastica, vetro nonché diverse tipologie di metalli (ad es. rame, bronzo, ottone, alluminio, ferro, acciaio, ecc.).
Non dobbiamo dimenticare, tuttavia, che i codici del capitolo 17, si riferiscono espressamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione quali, come indicato anche nelle linee guida SNPA del 2021, a titolo puramente esemplificativo, quelle svolte presso cantieri edili, nell’ambito delle attività di ristrutturazione, nella costruzione e manutenzione di infrastrutture, ecc.
Oggi ancora troppo spesso si assiste al ricorso di codici EER del capitolo 17 senza avere correttamente valutato se si tratta di una scelta operata legittimamente o meno.
Le linee guida SNPA sono un riferimento cogente e non facoltativo
Le linee guida SNPA (che ricordiamolo, rappresentano un riferimento cogente nonostante il termine possa lasciar intendere che siano di applicazione facoltativa) indicano chiaramente che il termine “costruzione” non va infatti inteso come fabbricazione, ad esempio, di un’apparecchiatura, di un’autovettura, di un oggetto o di un prodotto, anche nel caso di un oggetto o prodotto destinato ad essere utilizzato in attività di costruzione. Per processi di questo tipo le terminologie di riferimento sono fabbricazione o produzione e non costruzione che è, invece, da riferirsi ad attività di tipo edile, infrastrutturale, di ristrutturazione, ecc.
Classificazione dei rifiuti e dubbi: la circolare ministeriale di ottobre 2022 come guida all’attuazione corretta della norma
Anche la circolare ministeriale di ottobre 2022 fornisce un contributo per una corretta comprensione e attuazione del processo di classificazione dei rifiuti, ed entra nel merito anche del ricorso ai codici EER del capitolo 17.
Ricordo che il processo di classificazione dei rifiuti riveste un ruolo fondamentale per assicurare una corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti. Certo, non rappresenta di per sé una condizione sufficiente per il rispetto della normativa, ma sicuramente è una condizione necessaria.
Ricordiamo, infine, che anche pensando alla responsabilità amministrativa degli enti e quindi al decreto legislativo 231 del 2001, documentare in modo trasparente il processo che porta alla classificazione dei rifiuti, rappresenta un elemento di forza, perché dimostra che non si tratta di qualcosa di improvvisato o casuale, bensì di un processo che poggia su procedure definite e rispettose della normativa di riferimento.
Fonte: Articolo tratto da "HSE+" quotidiano di informazione tecnica a cura di Wolters Kluwer
Autore: Erica Blasizza
Luglio 2024
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